STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “TONINO BELLO – onlus”
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1) Denominazione e sede.
L’organizzazione di volontariato, denominata: “Tonino Bello – onlus” assume la forma giuridica di associazione. L’organizzazione ha sede in via Longhin, 7 nel comune di Treviso, presso la sede della Servire Cooperativa Sociale.
La modifica della sede legale non comporta modifica statuaria.
Art.2) Statuto
L’organizzazione di volontariato “Tonino Bello – onlus” e` disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge statale 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’associazione non ha fini di lucro. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi piu` particolari.
Art.3) Efficacia dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell’organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attivita` dell’organizzazione stessa.
Art.4) Modificazioni dello Statuto
Il presente Statuto e` modificato con deliberazione dell’Assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.5) Interpretazione dello Statuto
Lo Statuto e` interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
TITOLO II – FINALITA’ E ATTIVITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
Art.6) Finalità
L’ organizzazione di volontariato “Tonino Bello – onlus”, si ispira ai valori cristiani e alla figura di Mons. Tonino Bello, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalita` di solidarieta` civile, culturale e sociale con l’obiettivo di valorizzazione e assistenza della persona.
Art.7) Caratteristiche dell’attività.
L’attivita` dell’Associazione si rivolge:
– a persone o famiglie bisognose;
– a strutture pubbliche e/o private che perseguono fini di assistenza, di recupero, di promozione umana e sociale;
– a persone con disabilita` (Portatori di Handicap), proponendo esperienze di integrazione tra pari o in una dimensione di famiglia allargata, al fine di sperimentare e vivere concretamente la valorizzazione delle relazioni tra
persone nel loro tempo libero (vacanze estive, momenti di festa, incontri occasionali tra gruppi e persone);
Nel primo caso la finalita` e` quella di prestare un personale, gratuito ed organizzato aiuto, senza distinzione di religione, ideologia, razza, sesso e classe sociale, anche a domicilio, di tutte quelle persone che trovandosi in stato di necessita` ne facciano richiesta diretta o indiretta.
Viene data la precedenza ai piu` bisognosi, assicurando ad essi aiuto morale, calore umano, dialogo, servizi materiali. Nel secondo caso l’associazione si accorda preventivamente con la struttura pubblica e/o privata stipulando con essa una Convenzione/Protocollo d’Intesa in cui si prevedano le modalita` di servizio richiesto, assicurandone le condizioni per la sua efficacia, la sua continuita`, il rispetto dei diritti e della dignita` degli utenti. Si prevedono forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita` e infine le modalita` del rimborso delle spese.
Nel terzo caso, le esperienze tipicamente organizzate e sostenute dall’Associazione sono :
– Le Ferie Integrate. Un periodo, dove un gruppo di volontari vivono una esperienza speciale di condivisione del quotidiano con persone con disabilita`, costruendo un rapporto di amicizia che prosegue anche nel corso dell’anno
con momenti di incontro e di festa;
– L’animazione presso strutture di accoglienza. E’ un’occasione di Servizio rivolto agli ospiti ed alle necessita` della struttura. I volontari favoriscono le relazioni tra persone, creando occasioni di incontro, condivisione ed
accoglienza;
– Gli incontri di sensibilizzazione. Rappresentano momenti, durante i quali la storia, le finalita` e le proposte dell’associazione vengono condivise con le comunita` o gruppi organizzati presenti sul territorio. Sono inoltre occasioni
per incontrare e accogliere nuovi volontari;
Al fine di perseguire in modo adeguato i propri scopi, l’associazione intraprende attivita` di formazione avvalendosi se necessario di persone professionalmente competenti. Per conseguire i suoi scopi l’associazione puo` svolgere tutte le attivita` culturali, ricreative, sociali, che giudica opportune per la formazione umana, professionale e spirituale dei propri aderenti, per rendere piu` rispondente il servizio prestato, per assicurare continuita` e solidita` alla struttura organizzativa.
L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti; puo` assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti
necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a specializzare l’attivita` svolta.
Art.8) Ambito delle attività.
L’Associazione opera nel territorio del Veneto e puo` estendere la sua attivita` anche in altre zone dove eventualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potra` costituire sedi secondarie.
TITOLO III – GLI ADERENTI
Art.9) Ammissione
Possono aderire all’Associazione solo persone fisiche; tutte le persone fisiche che, dopo aver assolto i propri doveri famigliari e professionali, condividendo le finalita` dell’organizzazione, sentono la necessita` interiore, per le piu` varie motivazioni (religiose, sociali, umane, culturali) di dedicare parte dei loro tempo libero all’assistenza, o alla promozione umana o al recupero di persone bisognose di aiuto.
L’ammissione all’organizzazione e` deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile. L’ammissione a socio e` a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Chi vuole associarsi deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione indicando i propri dati e dichiarando di voler attenersi al presente Statuto ed alle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di` Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti prescritti, delibera entro 30 giorni l’ammissione del nuovo associato e lo iscrive nel registro degli aderenti.
Se trascorsi 30 giorni il nuovo associato non riceve nessuna comunicazione si intende ammesso e pertanto iscritto nel registro degli aderenti.
In caso di rifiuto di ammissione da parte del Consiglio di amministrazione ci si puo` rivolgere all’Assemblea.
Art.10) Diritti e doveri
Gli aderenti all’organizzazione:
– hanno il diritto di eleggere gli organi della stessa e candidarsi per le cariche sociali;
– hanno il diritto di essere informati sulle attivita` dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dallo Statuto e dalle leggi;
– hanno il diritto di essere rimborsati dall’associazione per le spese effettivamente sostenute per l’attivita` prestata, ai sensi di legge, entro limiti preventivamente stabiliti. Sono previsti rimborsi chilometrici cosi` come il Consiglio di Amministrazione deliberera`;
– hanno il dovere di svolgere la propria attivita` verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro anche indiretto.
– hanno l’obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l’importo annuale stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
– sono tenuti ad osservare il piu` scrupoloso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali possano venire a conoscenza nel corso delle loro prestazioni e conformare ogni loro servizio alla piu` assoluta discrezione e riservatezza.
La qualita` di volontario e` incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
Il comportamento verso gli altri aderenti e all’esterno dell’organizzazione e` animato da spirito di solidarieta` ed attuato con correttezza e buona fede.
Art.11) Recessi ed esclusioni
La qualita` di associato si perde per recesso volontario, per morte o per esclusione. Il socio puo` recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.
L’esclusione e` deliberata dal Consiglio di Amministrazione dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, ed e` appellabile presso l’assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Le motivazioni che possono dar luogo all’esclusione sono:
– non ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto o alle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione;
– non partecipazione continuativa alle attivita` di volontariato;
– condotta morale e civica tale da rendere indegni di appartenere all’Associazione o tale da danneggiarla sul piano materiale e morale;
– mancato versamento della quota di adesione annua
– mancata partecipazione consecutiva a n. 3 assemblee dei soci, senza giustificazioni.
TITOLO IV – GLI ORGANI
Art.12) Indicazione
Sono organi dell’organizzazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio di Amministrazione ;
– il Presidente.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art.13) Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea e` composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed e` l’organo sovrano.
L’Assemblea e` presieduta dal Presidente dell’organizzazione, o in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non e` ammessa piu` di una delega per ciascun aderente. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualita` delle persone).
Delle riunioni dell’assemblea e` redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
Art.14) Convocazione
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante avviso, contenente ordine del giorno, affisso nella sede dell’associazione e mediante comunicazione scritta al socio.
Art.15) Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria e` validamente costituita in prima convocazione quando interviene la maggioranza degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Art.16) Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonche` la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Non e` ammessa la seconda convocazione per l’assemblea straordinaria se non con la stessa maggioranza prevista per la prima.
Art.17) Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall’Assemblea, e` l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volonta` e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale puo` essere revocato.
Il Consiglio di Amministrazione e` composto da un numero dispari di membri, compresi presidente, vice presidente e segretario, variabile da un minimo di tre fino ad un massimo di sette. I componenti sono eletti dall’Assemblea tra i propri
aderenti per la durata di n. 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio e` validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, e` validamente costituito quando sono presenti tutti e le relative deliberazioni sono assunte all’unanimita`.
Il Presidente dell’organizzazione e` il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri il Segretario che coadiuva il Presidente, tiene il Libro soci, redige e conserva i verbali dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione.
Art.18) Il Presidente
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente e` eletto dall’assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all’attivita` compiuta.
Il Vicepresidente, individuato dall’Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
TITOLO V – LE RISORSE ECONOMICHE
Art.19) Indicazioni delle risorse
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
– contributi degli aderenti;
– contributi di privati;
– contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita` o progetti;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attivita` commerciali e produttive marginali,da inserire in una apposita voce di bilancio.
Art.20) I beni
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall’organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni mobili di proprieta` degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato alla organizzazione stessa.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonchè i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione sono elencati nell’inventario, che e` depositato presso la sede dell’organizzazione, e puo` essere consultato dagli aderenti.
Art.21) Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita` istituzionali.
Art.22) Proventi derivanti da attività marginali
I proventi derivanti da attivita` commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione. Il Consiglio delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in
armonia con le finalita` statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.
TITOLO VI – IL BILANCIO
Art.23) Bilancio consuntivo e preventivo.
L’esercizio sociale va dall’01.01 al 31.12. di ogni anno.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio successivo. E` presentato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello a cui si
riferisce.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso. E` presentato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea entro il mese di aprile dell’anno successivo.
TITOLO VII – LE CONVENZIONI
Art.24) Deliberazione delle convenzioni.
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalita` di attuazione, e sono stipulate dal Presedente dell’associazione, quale legale
rappresentante. Copia di ogni convenzione e` custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.
TITOLO VIII – DIPENDENTI E COLLABORATORI
Art.25) Dipendenti
L’organizzazione di volontariato puo` assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91. I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge.
I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilita` civile verso terzi.
TITOLO IX – LA RESPONSABILITA’
Art.26) Assicurazione degli aderenti
Gli aderenti, soci e non, dell’organizzazione “che prestano attivita` di volontariato” sono assicurati per malattie dipendenti dall’attivita` di volontariato, infortunio e per la responsabilita` civile verso i terzi, limitatamente al periodo del loro impegno.
Art.27) Responsabilità dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art.28) Assicurazione dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato puo` assicurarsi per i danni derivanti da responsabilita` contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
TITOLO X – RAPPORTI CON ALTRI ENTI
Art.29) Rapporti con enti privati
L’organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalita` di solidarieta`.
Art.30) Rapporti con enti pubblici
L’organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle sue finalita`.
Art.31) Rapporti con la Servire Cooperativa Sociale
Una particolare attenzione l’associazione la rivolge alla Cooperativa Sociale Servire di Treviso con la quale la collaborazione e` intensa, continuativa e spazia su diversi ambiti.
TITOLO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.32) Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento e` deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti solo a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore aventi scopi e finalità di pubblica utilità sociale.
Eventuali utili o avanzi di gestione verranno obbligatoriamente impiegati nella realizzazione delle attivita` istituzionali ed e` vietato distribuirli, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge.
Art.33) Disposizioni finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.